| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.D. 29/07/1927 n. 1443TITOLO Disposizioni generali e transitorie. Art. 52. Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza. Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreché anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza. Art. 53. Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario. E' parimenti trasformata in concessione la proprietà, comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto. Art. 54. I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi prevista. Art. 55. Nei territori indicati nell'art.54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potrà essere stabilito dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Art. 56. Le concessioni confermate o accordate in virtù degli artt.52, 53 e 55, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalità del conferimento stesso. Art. 57. I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l'osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti. Art. 58. Nei territori indicati nell'art.53, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, sempreché ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto. Art. 59. Agli effetti degli articoli precedenti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate: a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee; b) le miniere in esercizio o abbandonate. La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilità o proprietà della miniera. Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intenderà decaduto e il Ministro per l'economia nazionale potrà liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto. Art. 60. Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare con la maggioranza indicata nell'art.678 (1105) del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato con i terzi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Trascorso questo termine, il rappresentante sarà nominato di ufficio dal presidente del Tribunale su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell'art.27. Art. 61. Ove l'Amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potrà promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell'art.49. Art. 62. Le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell'art.1, entrano far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili. Art. 63. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. Nulla è innovato: a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria b) alle facoltà conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato; c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi. Art. 64. Il Governo del Re (della Repubblica) è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno (della Repubblica). |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|